La circolare INPS 130/2025 introduce nuove regole sulla pignorabilità delle prestazioni, chiarendo limiti, eccezioni e tutele per NASpI, malattia e maternità.
L’INPS ha pubblicato la circolare 130/2025, che aggiorna le disposizioni in tema di pignorabilità delle prestazioni previdenziali e indennità collegate (NASpI, malattia, maternità, congedi). L’obiettivo è chiarire ambiti di tutela, soglie applicabili e casi speciali, uniformando prassi che fino ad oggi risultavano spesso frammentate.
Ambito e principi guida della circolare 130/2025
La circolare stabilisce che le regole sul pignoramento dei redditi da lavoro si applicano anche alle prestazioni previdenziali non pensionistiche, ossia quelle sostitutive o integrative della retribuzione: NASpI, assegni di malattia, maternità, congedi. Lo strumento del pignoramento presso terzi resta l’unico canale per aggredire queste prestazioni; nessuna indebita iscrizione diretta può essere operata sull’INPS, che mantiene il ruolo di terzo erogatore.

Il limite massimo della trattenuta è fissato al quinto dell’importo della prestazione quando si tratta di recuperi per indebiti o debiti verso lo stesso INPS. In altri casi il pignoramento può applicare limiti inferiori, in funzione della natura assistenziale o sociale del reddito coinvolto.
Restano impignorabili in modo assoluto le prestazioni di carattere assistenziale, come sussidi di sostegno, indennità per malattia, maternità e congedi parentali.
La circolare armonizza la disciplina con l’articolo 545 del codice di procedura civile, che regola i crediti impignorabili e le eccezioni. Le disposizioni si applicano a tutte le prestazioni in corso di pagamento, comprese quelle future, salvo l’introduzione di norme speciali.
Limiti, eccezioni e casi applicativi concreti
Le prestazioni assistenziali non possono essere pignorate, nemmeno parzialmente, perché destinate a tutelare soggetti in condizioni di fragilità. In questa categoria rientrano indennità di maternità, malattia, congedi familiari e altre forme di sostegno.
Quando invece si tratta di prestazioni previdenziali che sostituiscono o integrano reddito lavorativo — come la NASpI o le integrazioni salariali — la cessione può avvenire entro il limite del 20% dell’importo, se il debito è verso l’INPS per indebiti o omissioni contributive.
Non è possibile applicare pignoramenti su prestazioni non ancora liquidate: l’azione esecutiva riguarda esclusivamente le somme già accertate e corrisposte.
Un punto delicato riguarda la NASpI anticipata, che in alcuni casi potrebbe essere considerata interamente pignorabile, soprattutto se trattata come incentivo. La questione resta aperta in attesa di ulteriori precisazioni.
Per i debiti verso creditori diversi dall’INPS, valgono i limiti generali fissati dal codice civile: il pignoramento può colpire solo la parte eccedente il quinto dell’importo, quando non si tratta di somme protette da vincoli di impignorabilità.
Se i limiti non vengono rispettati, l’INPS è tenuto a riaddebitare le somme trattenute in eccesso. Gli interessati hanno la possibilità di chiedere rimborso o di presentare opposizione nei termini previsti dalla legge.
Con la circolare 130/2025 si definisce un quadro più chiaro, pensato per evitare pignoramenti irregolari e tutelare sia i diritti dei creditori sia la protezione minima dei beneficiari delle prestazioni sociali.